Tangolibre Asd Roma
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA “TANGOLIBRE”
TITOLO I
Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto
previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede
in Roma viaLE Venezia Giulia n. 24,un’Associazione che assume la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica “TANGOLIBRE” in breve “Tangolibre asd”
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento
sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai
Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui
l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per
l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle
discipline legate all’attività relative al Tango Argentino e tutto quello che ne è attinente;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti
per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare
l’organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di
vario genere;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo
libero dei soci.
TITOLO III
Soci
Articolo 4
Il numero dei soci e’ illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne
condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta verbale/scritta al
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno
presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente
acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,
anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali
regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni
assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei
programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera
del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo
superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci
destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo
9, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della
comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli
addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che
avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera
dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal
Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni
sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura
commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di
gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è
mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo
scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a
favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Tutte le cariche sono gratuite.
Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della
sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza,
contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della
prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità
quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o
telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei
membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla
sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal
Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data
della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati
maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio
del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi
diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,
l’assemblea - ordinaria e straordinaria - e’ regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su
tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5)
dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la
delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice
Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario
e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti
fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il
Cassiere.
Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei
membri.
La convocazione e’ fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta
elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in
mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi
membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società
sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione
dall’incarico.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio
decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero
Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri
Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera
l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea
deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del
Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea
dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Collegio dei Revisori dei Conti
(qualora eletto)
Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre
membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge
al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione,
la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello
Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,
ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a
disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto
favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche
fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la
promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità
sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge
23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti
Il Presidente Il segretario