top of page

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA   “TANGOLIBRE”

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto

previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede

in Roma viaLE  Venezia Giulia n. 24,un’Associazione che assume la denominazione  Associazione Sportiva Dilettantistica  “TANGOLIBRE” in breve “Tangolibre asd”

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento

sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai

Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui

l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

Articolo 2

L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e

democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per

l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L’associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle

discipline legate all’attività relative al Tango Argentino e tutto quello che ne è attinente;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti

per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento

nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare

l’organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di

vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,

manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di

formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo

libero dei soci.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci e’ illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne

condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta verbale/scritta al

Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli

eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno

presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente

acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità

della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da’ diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,

anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali

regolamenti;

- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni

assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei

programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera

del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali

regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo

superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci

destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo

9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della

comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli

addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che

avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera

dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal

Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo

svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni

sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,

anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento

degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,

quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura

commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di

gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è

mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo

scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a

favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della

sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza,

contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della

prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità

quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o

telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Articolo 15

L’assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei

membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla

sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio

Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura

dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario

o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal

Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data

della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati

maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio

del voto singolo.

In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente

costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi

diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,

l’assemblea - ordinaria e straordinaria - e’ regolarmente costituita qualunque sia il

numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su

tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 17

L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5)

dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la

delibera di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 18

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice

Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario

e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti

fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il

Cassiere.

Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei

membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta

elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in

mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi

membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si

articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

dell’Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società

sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione

dall’incarico.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio

decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione

nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero

Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri

Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera

l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea

deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è

attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del

Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice

Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea

dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

(qualora eletto)

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre

membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge

al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione,

la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello

Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,

ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a

disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto

favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche

fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in

essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la

promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità

sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge

23/12/1996, n. 662.

 

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in

quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti

Il Presidente                                                                            Il segretario

bottom of page